(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 30 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto 1. Per l'anno 1997 la Regione finanzia un programma di interventi a favore degli immobili di interesse storico-artistico di proprieta' non statale soggetti alla legge 1 giugno 1939 n. 1089. 2. Gli interventi di cui al comma 1 devono riguardare lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianto di apparecchiature tecniche in immobili di proprieta' pubblica o privata. 3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere cofinanziati dai soggetti pubblici o privati proprietari degli immobili nella misura di cui all'art. 4. 4. E' fatta salva la competenza delle Sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici in materia di tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori.