(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26
                         del 30 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
  1. Per l'anno 1997 la Regione finanzia un programma di interventi a
favore degli immobili di interesse  storico-artistico  di  proprieta'
non statale soggetti alla legge 1 giugno 1939 n. 1089.
  2.  Gli  interventi  di  cui al comma 1 devono riguardare lavori di
natura statica  e  strutturale,  di  manutenzione  straordinaria,  di
restauro  e  di  impianto  di apparecchiature tecniche in immobili di
proprieta' pubblica o privata.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere cofinanziati  dai
soggetti  pubblici  o privati proprietari degli immobili nella misura
di cui all'art. 4.
  4. E' fatta salva la competenza delle  Sovrintendenze  per  i  beni
ambientali,  architettonici, artistici e storici in materia di tutela
dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori.